(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12
                         del 30 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  in armonia con le norme del proprio statuto, con
gli indirizzi di politica agraria nazionale  e  comunitaria,  con  il
programma  regionale  di  sviluppo,  promuove  e disciplina attivita'
agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed  il  riequilibrio  del
territorio  agricolo,  la  permanenza  dei  produttori agricoli nelle
campagne  attraverso  l'integrazione  del  reddito  aziendale  ed  il
miglioramento   delle   condizioni   di  vita,  la  salvaguardia  del
patrimonio  rurale  naturale  ed  edilizio,  la  valorizzazione   dei
prodotti  tipici  e  delle  tradizioni  culturali,  ad incentivare il
turismo sociale e giovanile, a  favorire  i  rapporti  tra  citta'  e
campagne.